La nuova riforma costituzionale salverà il mare?

22 marzo 2022 - Ambiente - Commento -


Testo di Marta Bello in collaborazione con Lorenzo Di Masso. Disegno di Marta Bello e foto di redazione


La nuova riforma costituzionale salverà il mare? Può esistere una dialettica tra la scienza e la politica che esuli dal meccanismo capitalistico del profitto e dalla logica del dominio sulla natura? Ne abbiamo parlato con Lorenzo Di Masso, che ci ha spiegato varie questioni.


Photopress  Mondo sommerso - img-0055.jpg


L’ultima notizia che ci arriva dal mondo della politica riguarda una nuova riforma costituzionale: l’inserimento nella Costituzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. La modifica della carta costituzionale riguarda gli articoli 9 e 41. L’articolo 9 della Costituzione, nella sua originaria configurazione, presentava due commi che prevedevano la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico italiano.

A queste due norme il legislatore ne ha aggiunta una terza di notevole importanza per i suoi oggetti di tutela. Il nuovo comma, introdotto dalla novella costituzionale, recita quanto segue: “La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

Pare ormai evidente che non è possibile tutelare l’ambiente senza parlare di animali. La tutela degli stessi è infatti di primaria importanza se l’obiettivo comune consiste in un’inversione di rotta verso una reciproca convivenza tra specie sul nostro pianeta.

L’articolo 41 della Costituzione italiana è inserito nella parte della Legge Fondamentale dedicata ai diritti e ai doveri del cittadino, nella sezione riguardante i rapporti economici. L’articolo, originariamente composto da tre commi, prevedeva la tutela della libertà di iniziativa economica privata, stabilendo al tempo stesso che essa non poteva “svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.

La riforma costituzionale in discorso, pur non apportando sostanziali modifiche alla norma in questione, ha avuto il merito di precisarne meglio alcuni limiti applicativi. Infatti, in base al nuovo dettato normativo vigente, la libertà di iniziativa economica privata non solo non potrà continuare a svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, ma essa non potrà neppure aver luogo laddove venga esercitata a detrimento dell’ambiente. In particolare, si prevede ora che la legge ha il compito di determinare i programmi ed i controlli opportuni affinché l’attività economica pubblica e privata sia indirizzata a fini sociali e ambientali

La carta costituzionale, quindi, precisa la fondamentale importanza per le generazioni future di ambiente, ecosistemi e biodiversità.

Che sia una svolta storica per i diritti dell’ambiente e degli animali? O ci troviamo invece di fronte all’ennesima riforma formale che non è destinata ad apportare sostanziali modifiche all’assetto valoriale preesistente?

Per la prima volta, inoltre, è stata inserita in Costituzione la tutela degli animali, alla stregua di quanto già prevedono molte Costituzioni di altri paesi europei. A tal proposito, tuttavia, si evince un approccio timido da parte del legislatore costituzionale nel senso che l’art. 9 della legge n. 1 del 2022 non prevede “ex ante” le forme e i modi in cui la protezione giuridica degli animali debba svolgersi, ma demanda al legislatore ordinario, attraverso la tecnica normativa della c.d. riserva di legge, la predisposizione delle modalità effettive in cui la tutela degli animali debba aver luogo.

Si tratta comunque di una svolta storica del diritto costituzionale italiano che potrà avere delle conseguenze concrete e potrà segnare una vera e propria evoluzione dello “ius animalium” nazionale.

L’inserimento della tutela degli animali in Costituzione in realtà rappresenta un recepimento tardivo da parte del nostro legislatore degli orientamenti già emersi in sede europea anni prima. Infatti, l’art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) precisa che: “Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

L’importanza di questa norma consiste sicuramente nel riconoscimento degli animali “in quanto esseri senzienti” in grado di percepire gli stimoli del dolore e portatori al tempo stesso di una ricchezza e complessità emotive simili per certi versi a quelle sperimentate dall’essere umano. 

L’art. 13 TFUE e la riforma costituzionale italiana in questione rappresentano senza dubbio il passaggio da una visione reificante degli animali, considerati alla stregua di oggetti, ad una concezione che tenga peraltro conto della singolarità di ciascun individuo, in relazione alle caratteristiche etologiche di cui ogni animale è portatore. Abbiamo incontrato Lorenzo Di Masso, giurista e attivista per gli animali. 

Ciao! Ti chiederei di presentarti e di raccontarmi un po’ del tuo percorso di studi, perché so che hai scritto una tesi molto interessante.

Ciao Marta, grazie per la tua introduzione innanzitutto. Mi chiamo Lorenzo, mi sono laureato lo scorso anno in Giurisprudenza con una tesi in merito alla tutela penale degli animali e attualmente faccio attivismo per Anonymus for the Voiceless, un’organizzazione nata in Australia nel 2016 che si prefigge di portare nelle piazze le immagini ed i filmati in cui viene mostrato quello che succede agli animali negli allevamenti e nei mattatoi di tutto il mondo. Grazie a questa forma di attivismo ho la possibilità di parlare e confrontarmi con tante persone per far loro capire che un altro modo di vivere esiste e spetta solo a noi metterlo in pratica; praticare gentilezza ogni giorno a partire da cosa decidiamo di mettere nel piatto.

Durante il mio percorso universitario non avrei mai pensato di interessarmi di ambiente e di animali. Non che fossi impermeabile a tali tematiche, ma non avevo ancora avuto la possibilità di rapportarmi a persone che avevano già fatto quel percorso di consapevolezza rispetto a ciò che realmente accade agli animali a causa di abitudini e di una cultura dominante che ancora li considera come oggetti.Ero iscritto all’ultimo anno di Giurisprudenza quando stavo per iniziare a scrivere la tesi. Proprio in quel periodo vidi un documentario molto interessante sui Santuari degli animali liberi e iniziai ad avvicinarmi all’argomento. Mi sarebbe piaciuto interessarmi di tematiche animaliste essendomi da sempre considerato un vero e proprio amante degli animali.

Mentre stavo raccogliendo il materiale per la mia tesi in diritto penale, leggo casualmente un articolo che si chiamava “l’animale da oggetto a soggetto passivo del reato”. Lo apro subito ed inizio a leggerlo. C’erano sentenze e pareri in dottrina molto interessanti che non avevo mai visto prima. Allora lì inizio ad appassionarmi alla questione ed a pensare di scrivere una tesi proprio su questo, anche perché continuavo a leggere molti articoli e contributi giuridici sull’argomento. Così decisi di occuparmi della tutela penale degli animali non umani nel nostro ordinamento giuridico. Da quel momento lo studio è diventato un momento incredibile di arricchimento personale e mi si è aperto un mondo. Da onnivoro sono diventato vegano e non potevo fare scelta migliore per gli animali, per stargli veramente accanto ma senza far rumore.

È partito tutto dalla voglia di approfondire e di studiare. L’approccio con cui mi sono avvicinato a queste tematiche è stato più che altro intellettuale in un primo momento. Avevo voglia di scoprire tutto quello che c’era dietro al consumo di carne e derivati animali. Tuttavia, via via che leggevo e studiavo, mi sono inevitabilmente ritrovato a mettere in discussione me stesso, anche perché mi sono reso conto che contribuivo, seppur indirettamente, alla sofferenza degli altri animali. Oltre allo studio, come ho detto prima, è stato per me illuminante venire a conoscenza della realtà dei santuari. Recentemente ho anche avuto modo di visitarne uno qui in Toscana e l’unica cosa che posso dire è che sono posti magici in cui animali comunemente considerati “pezzi di carne” o “fabbriche di latte” riacquistano la loro dignità e possono finalmente vivere un’esistenza lontana dallo sfruttamento umano. Fare volontariato in questi luoghi significa mettersi a disposizione degli animali e chieder loro scusa se per tanti anni siamo stati condizionati nel non provare empatia verso di loro. Fondamentali sono state anche le letture. Libri come “Crimini in tempo di pace” e “Smontare la gabbia. Anticapitalismo e movimento di liberazione animale”, mettendo in luce le correlazioni sussistenti fra sfruttamento umano ed animale, mi hanno fatto riflettere sul nostro modo di interagire con gli altri, sulla possibilità di costruire in futuro una società finalmente equa, e di quanto siamo ancora distanti da tale obiettivo.

Da quel momento termini come antispecismo, lotta di liberazione animale ed intersezionalismo non mi sono più sembrati alieni come prima. Ho capito che se vogliamo veramente fondare una società più giusta dobbiamo essere gentili con il prossimo e gli animali fanno parte a tutti gli effetti del concetto di “prossimo” di cui dobbiamo prenderci cura, sottraendo al dominio l’altrui esistenza. 

Come sono visti gli animali non umani dal punto di vista giuridico

Lo status giuridico degli animali nel nostro ordinamento risente della formulazione tuttora in vigore risalente al codice civile del 1942, epoca in cui il dibattito sulla “questione animale” si trovava ancora in una fase embrionale. Il codice civile, infatti, classifica gli animali fra le “res” mobili. Ciò si evince da molteplici disposizioni codicistiche tuttora in vigore. In primo luogo, gli animali possono essere acquistati in quanto “cose suscettibili di occupazione” nell'ambito dell'attività venatoria (artt. da 923 a 926 c.c.). Inoltre, la procreazione degli animali è considerata a tutti gli effetti alla stregua di frutti naturali (art. 820 c.c.). 

Infine, l'art. 2052 c.c. sancisce la responsabilità del proprietario dell'animale o del soggetto che se ne serve “per il tempo in cui lo ha in uso” per i danni eventualmente cagionati dall'animale stesso. Come si vede, ci troviamo di fronte a norme che spersonalizzano l’animale e fanno piuttosto riferimento alla subordinazione che normalmente caratterizza la relazione uomo-animale, nell’ambito della quale il secondo referente è sottoposto totalmente al giogo del primo.

A tale impostazione tradizionale, tuttavia, si sta lentamente affiancando una visione maggiormente rispondente ai mutamenti della sensibilità collettiva in merito alla “questione animale”. Ciò si evince chiaramente dallo spirito che ha portato alla riforma costituzionale del 2022 che ha modificato gli artt. 9 e 41 della nostra Costituzione.Nel diritto penale, inoltre, così come nella giurisprudenza di legittimità[1], le cose stanno cambiando. Se i giudici stanno piano piano mutando il loro approccio, passando da una visione dell’animale-oggetto a quella di animale-essere senziente, il legislatore, con la legge 20 luglio 2004 n. 189, ha mutato completamente paradigma configurando per gli animali non umani una tutela penale maggiormente in linea con il nuovo quadro valoriale emerso nella società negli ultimi anni.

Tale legge infatti ha avuto il merito di introdurre nel codice nuove figure di reato che finalmente sono in grado di punire con pene anche detentive l’uccisione e il maltrattamento di animali, oltre a reprimere fenomeni come gli spettacoli e i combattimenti tra animali che, oltre a mettere a rischio l’incolumità dei singoli animali (e umani) coinvolti, sono spesso espressione di realtà criminose di tipo associativo che il legislatore vuole contrastare (si pensi al fenomeno delle mafie). Un ulteriore pregio della legge n. 189/2004 è stato senza dubbio anche quello di aver elevato le figure criminose sopra descritte da “contravvenzioni” a “delitti” veri e propri. 

La portata di tale novità si coglie appieno se si considera che i reati nel nostro ordinamento si distinguono in reati minori puniti spesso con pene pecuniarie (contravvenzioni) e reati di maggior allarme sociale (come l’omicidio) puniti più duramente e con pene spesso detentive (i delitti, appunto). 

L’attuale classificazione dei reati a tutela degli animali introdotti dal legislatore nel codice tra i “delitti” e non più tra le “contravvenzioni” rappresenta un primo passo verso il riconoscimento agli animali non umani di uno status giuridico-penale inedito più in linea con la maggiore sensibilità sociale rispetto alla sofferenza animale venuta in luce negli ultimi anni. In questo senso il diritto si muove parallelamente ai valori via via emergenti nella nostra società, come emerge dalla recente riforma costituzionale che per la prima volta ha introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli animali all’interno della Legge fondamentale dello Stato. 

Un primo passo da cui è difficile tornare indietro. 

Ogni giorno moltissimi animali marini muoiono a causa nostra.


Photopress  Mondo sommerso - delfino-1.jpg


Gli animali hanno diritti? Ci sono animali che hanno più diritti di altri

Dal punto di vista formale gli animali non sono ancora considerati soggetti di diritto. Da ciò discende che non possono essere titolati di posizioni giuridiche soggettive alla stregua dell’essere umano. Come ho già messo in luce, la tutela degli animali è sempre stata condizionata dalla mediazione dell’umano: gli animali hanno tutela in quanto essa possa essere confacente alle necessità dell’essere umano. Lo stesso discorso vale per la tutela penale di cui mi sono occupato con la mia tesi.

Il titolo IX-bis, introdotto nel codice dalla già menzionata legge del 2004, è intitolato, infatti, “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”. Al di là della discussione in merito alla difficile percepibilità e quantificazione giuridica di un sentimento, alla cui stregua la tutela degli animali sembra essere condizionata, non c’è dubbio che anche qui gli animali sono tutelati non in quanto tali (e quindi in considerazione delle condotte delittuose subite e del danno che le stesse infliggono loro), ma in funzione della tutela diretta del sentimento dell’umano nutrito nei loro confronti. Già da tali approssimative analisi preliminari, si vede chiaramente come il senso delle norme ne esce assai ridimensionato. 

Ma, a ben pensarci, non sarebbe stato possibile per il legislatore configurare una vera e propria tutela nei confronti degli animali azionabile di fronte ad un giudice. Infatti, per poter essere meritevoli di tutela, è necessario che si sia anche soggetti di diritto: è necessario cioè che il legislatore intervenga mediante una legge che attribuisca “expressis verbis” agli animali veri e propri diritti.

Il dato testuale, tuttavia, non coincide con gli orientamenti più autorevoli della giurisprudenza di legittimità che da tempo ormai qualifica espressamente gli animali come esseri senzienti e perfettamente idonei ad essere destinatari diretti di tutela penale[2].

Altro discorso vale a livello sociale. 

È indubbio, infatti, che nella percezione sociale certi animali abbiano più diritti (in senso laico) rispetto ad altri. Nella nostra cultura occidentale, infatti, i cani e i gatti sono pacificamente considerati come nostri amici e compagni di vita, così come gli animali in via d’estinzione esseri da tutelare anche nell’ambito dell’attività venatoria.

Per quanto riguarda gli altri animali “non rari” e “da reddito” invece non c’è la minima considerazione né sociale, né tantomeno giuridica. Ed è rispetto a questo che movimenti e filosofie come il vegetarianismo fin dall’antichità cercano di proporre una visione del mondo alternativa, al fine di riconoscere anche ad animali, comunemente ritenuti immeritevoli di tutela, il diritto alla vita e la libertà di esprimere, lontani dal giogo umano, le proprie caratteristiche individuali ed etologiche. Concetti quali “animali da reddito” o “animali d’allevamento”, a ben vedere, sono incapaci di considerare ogni animale come individuo portatore di una vita e soggetto di diritto. 

Ciascun individuo rientrante in una di tali categorie, infatti, è privato della propria singolarità, perde il proprio volto confondendolo con i milioni di volti straziati e senza vita dei suoi fratelli e sorelle condannate allo stesso destino senza avere colpa, se non quello di essere nati maiali, mucche, polli, conigli, pesci. Le voci e le grida degli animali rinchiusi negli allevamenti intensivi e nei mattatoi di tutto il mondo sono state a lungo inascoltate e insonorizzate per mezzo della collocazione strategica di questi luoghi fuori dallo sguardo e dall’orecchio umano, incapaci così di ascoltarle e di riconnettersi alla sofferenza dell’altro.

Sono considerati individui giuridici in Italia? Come potrebbero essere collocati giuridicamente affinché possano avere più tutele?

Come ho già evidenziato prima, gli animali non sono ancora considerati dal nostro ordinamento giuridico dei veri e propri soggetti di diritto. Il che in realtà è una contraddizione con il dato empirico che gli animali sono sicuramente portatori di interessi specifici rispetto ai quali la condotta dell’uomo può sicuramente incidere negativamente, ponendosi subito il problema di limitarne la portata affinché i primi possano godere di quei diritti inalienabili di cui sono portatori, quali il diritto ad una vita, il diritto a non soffrire e il diritto all’integrità fisica e corporea.

Spesso in passato tali diritti venivano negati agli animali sul presupposto che gli stessi fossero mancanti di alcune prerogative squisitamente umane come la ragione, il linguaggio o la posizione eretta[3]

Tuttavia, com’è stato ormai messo in evidenza a partire dagli anni ’70 del secolo scorso grazie alle riflessioni del filosofo utilitarista Peter Singer, riconoscere solo agli esseri umani considerazione morale in virtù del possesso di tali caratteristiche, è un ragionamento fuorviante e non privo di contraddizione. Infatti, non tutti gli umani sono dotati della capacità di linguaggio o di raziocinio (si pensi ai neonati, ai comatosi ed alle persone affette da gravi patologie psico-cognitive), né purtuttavia essi sono ritenuti meno meritevoli di tutela rispetto agli “esseri umani razionali”.

Come affermava già Jeremy Bentham alla fine del XVIII secolo non è la ragione ma la capacità di soffrire a rappresentare la caratteristica fondamentale che accomuna animali umani e non umani; e non c’è dubbio che anche gli animali, lungi dal costituire degli “automata” guidati solo da istinti come affermava Cartesio, siano in grado di soffrire essendo in possesso di un sistema nervoso centrale collegato ad un cervello, al pari degli esseri umani. Tale prerogativa sarebbe da sola in grado di estendere anche nei confronti degli animali veri e propri diritti.

La riflessione sulla collocazione giuridica degli individui animali sarebbe quanto mai opportuna, anche alla luce delle recenti scoperte scientifiche ed etologiche che hanno ormai mostrato la stretta interdipendenza dell’uomo dal resto della natura, animali compresi. Un passo importante dal punto di vista giuridico, come ho già detto, è rappresentato dalla riforma costituzionale che, modificando gli artt. 9 e 41 della nostra Costituzione, ha fatto per la prima volta espresso riferimento all’ambiente ed agli animali in un testo normativo così prestigioso come quello costituzionale. 

È auspicabile a questo punto l’intervento del legislatore che, ottemperando alla riserva di legge di cui all’art. 9 cost., definisca espressamente gli animali come esseri senzienti al pari di quanto già affermato dall’art. 13 del Trattato di Lisbona (TFUE).

Il riconoscimento formale della capacità di provare dolore ed emozioni paragonabili a quelle sperimentate dall’essere umano nel corso della propria esistenza, aprirebbe a mio giudizio inevitabilmente la strada a riflessioni di più ampio respiro sul nostro modo di trattare gli animali, di cibarci dei loro corpi reificati, sul nostro modo di pensare, sulle infinite possibilità che fino a quel momento non avevamo mai preso in considerazione. Una riforma giuridica di tale respiro, che sia in grado di considerare l’esistenza animale “absoluta” da quella umana, rappresenterebbe uno squarcio forse decisivo al paradigma antropocentrico dominante. 


Photopress  Mondo sommerso - delfino4.jpg


Pensi sia necessario istituire nuove leggi? Se sì, quali potrebbero essere nuove soluzioni praticabili secondo te

Credo che il diritto segua necessariamente le istanze sociali nel senso che dal momento in cui la collettività mostra come emergente un determinato valore ritenendolo meritevole di tutela, il legislatore dovrebbe intervenire a regolamentare quel settore o a proteggere quel valore emerso in seno alla coscienza comune. È chiaro che con riguardo agli animali non umani si sta assistendo ad un lento ma inesorabile cammino verso una maggiore considerazione di questi ultimi e alla contestale messa in discussione dell’attuale sistema di dominio che reifica l’esistente umano e animale. Va in questa direzione il sempre crescente numero di persone che segue un’alimentazione 100 % vegetale (o “plant-based”) e che si stanno approcciando al veganismo inteso come ribaltamento del paradigma antropocentrico dominante in maniera sempre più seria. È innegabile, infatti, che grazie alle preziose investigazioni di associazioni animaliste come Essere Animali o Animalequality all’interno degli allevamenti intensivi e dei macelli italiani, attraverso le quali sono state messe prepotentemente in luce le condizioni degradanti e squallide nelle quali sono costretti a vivere (anche se direi più propriamente “a morire”) gli animali considerati “da reddito”.

A mio parere una maggiore tutela legislativa degli animali, così da elevarli finalmente dallo statuto giuridico delle “res” a quello degli esseri senzienti in grado di percepire gli stimoli del dolore, è inevitabile ed è già in atto. Si pensi inoltre alle molteplici sentenze della Corte di Cassazione che negli ultimi anni stanno prendendo sempre più in considerazione la c.d. “questione animale” e le ripercussioni della condotta dell’uomo sull’integrità non solo fisica ma anche psicologica del singolo animale maltrattato, abbandonato. In tal modo viene riconosciuta, seppur in via giurisprudenziale, una dimensione non solo corporea (res) ma anche psichica (essere senziente) di ogni animale. Il grande problema, tuttavia, riguarda ancora quelle attività che, per loro natura, sfruttano gli animali per i fini più disparati: per produrre cibo, pellicce, cosmetici, medicinali e numerosi altri orpelli per saziare l’instancabile cupidigia umana. 

Mentre l’allevamento di animali da pelliccia è stato vietato in Italia grazie alla “manovra 2022”, c’è ancora molta strada da fare per quanto riguarda l’alimentazione umana che coinvolge il settore zootecnico in generale.In tal senso credo che vada letta l’attuale riforma costituzionale del 2022 che, inserendo la tutela dell’ambiente e della biodiversità nel nostro ordinamento giuridico, è in grado potenzialmente di mettere profondamente in crisi il binomio allevamento intensivo-mattatoio, intrinsecamente nocivo per gli animali e per l’ambiente tenendo altresì in considerazione l’interesse delle future generazioni, come precisato dal novellato art. 9 cost. 

È indubbio, infatti, che l’attuale sistema di sfruttamento del suolo e degli oceani sia altamente nocivo ed inquinante e, se vogliamo invertire una rotta che sembra ormai segnata, è necessario ripensare profondamente il nostro stile di vita in quanto uomini e donne occidentali e il veganismo, ad oggi, mi sembra la risposta più efficace ed immediata per contrastare un sistema economico e sociale basato sull’arroganza e sulla prevaricazione cieca del più forte sui più deboli. 

C’è differenza nel trattare gli animali terrestri e gli animali marini? Se sì, quali sono questedifferenze? Pensi che alla base ci sia un sostrato culturale di qualche tipo

È chiaro che dal punto di vista biologico no. Non avrebbe senso tracciare una linea di demarcazione tra animali terrestri ed animali marini dal punto di vista della considerazione morale di cui entrambi dovrebbero essere portatori. Il diritto, tuttavia, sembra accordare una maggior tutela giuridica a quegli animali terrestri nei cui confronti il processo di domesticazione da parte dell’umano è stato più incisivo nel corso della storia. Anche le norme introdotte dal legislatore nel 2004 che ha inserito nel codice i delitti di uccisione (art. 544-bis), maltrattamento (art- 544-ter), divieto di spettacoli o manifestazioni non autorizzate che prevedano l’utilizzo di animali (art. 544-quater) e il divieto di combattimenti fra animali stessi (art. 544-quinquies), sono per lo più pensate per trovare applicazione nei confronti degli animali terrestri, anche se per quanto riguarda gli animali “da allevamento” vige una normativa diversa. Infatti, l’art. 19-ter delle disposizioni transitorie del codice stabilisce che per quanto riguarda tali animali le norme di tutela appena citate non trovino applicazione[4]

Così, attraverso questa “fictio iuris”, le uccisioni ed i maltrattamenti ontologici posti in essere nei confronti di tali animali nell’ambito dell’attività di allevamento o di macellazione, diventano, in virtù dell’operare dell’art. 19-ter  non uccisioni e non maltrattamenti giuridici.

Infatti, la vera distinzione dal punto di vista giuridico è tra “animali da reddito” ed “animali da compagnia” ovvero animali appartenenti a specie a rischio di estinzione. Mentre i primi astrattamente non godono di alcuna tutela giuridica essendo considerati dei meri beni di consumo, i secondi sono destinatari di numerose leggi che ne tutelano l’integrità da aggressioni esterne. 

Non c’è dubbio, tuttavia, che i pesci e gli animali marini rientrino a pieno diritto nella categoria degli “animali da reddito”, anche se la legge quando si riferisce ad essi parla quasi esclusivamente di bovini, ovini, equini e suini; tutti animali che sono utilizzati dall’industria zootecnica. È come se i pesci, uccisi a miliardi ogni anno, fossero dimenticati anche da parte del diritto.

Si consideri inoltre che non è possibile determinare con sicurezza il numero esatto di animali marini pescati ed uccisi. Si parla infatti di tot tonnellate di pescato senza che sia possibile conoscere con certezza il numero di individui uccisi dall’industria della pesca, senza dubbio la più crudele e la più nociva per la biodiversità marina. Mentre per quanto riguarda la macellazione degli animali terrestri è quantomeno possibile conoscere il numero di capi effettivamente abbattuti (si parta di circa 90 miliardi di animali macellati ogni anno in tutto il mondo), lo stesso non può dirsi dei pesci, la cui sofferenza pare essere del tutto inascoltata, anche se è stato ormai dimostrato scientificamente che un pesce può passare diverse ore in uno stato di agonia ed asfissia fuori dall’acqua prima di morire. 

Ed è esattamente quello che accade sui pescherecci e sui banconi del pesce dei vari mercati rionali delle nostre città: un insieme di individui sottratti al loro stesso habitat agonizzanti sul ghiaccio freddo in attesa di essere mutilati, spesso quando sono ancora vigili e coscienti.


Photopress  Mondo sommerso - sharkfins-c-seashepherd.jpg


Anche da un punto di vista giuridico devo dire che ho avuto difficoltà, durante il mio lavoro di ricerca delle fonti, nel trovare io stesso casi giurisprudenziali di maltrattamento di animali ex art. 544-ter c.p. che trovassero applicazione nei confronti degli animali marini. Le uniche sentenze che ho trovato sono la sentenza del Tribunale di Firenze del 14 aprile 2014 e quella del Tribunale di Torino del 15 luglio 2015, entrambe riguardanti il problema giuridico della detenzione di aragoste e crostacei vivi nelle celle frigorifere di un ristorante, e se tali condotte costituissero maltrattamento di animali oppure no.

Mentre nel primo caso il giudice ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 727 c.p. e punito il proprietario del ristorante per aver detenuto animali destinati al consumo in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze rilevando che… “la consuetudine sociale di cucinare questi crostacei quando sono ancora vivi non esclude che le modalità di detenzione degli animali possano costituire maltrattamenti”, nel secondo caso l’imputato è stato assolto per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 133 c.p.

Sentenze di questo tipo, pur non essendo le uniche in tema di maltrattamento di animali destinati al consumo umano, si riferiscono però di solito agli animali terrestri. Si può citare a tal proposito l’interessante sentenza della Cassazione del 24 giugno 2015, n. 38789, che ha condannato gli operai di un mattatoio “per aver sottoposto un bovino destinato alla macellazione ad inutili sevizie e vessazioni”[5].

Anche se tali pronunce giurisprudenziali riguardano quelle stesse attività che il veganismo vuole combattere (la pesca, l’allevamento, la macellazione), esse mostrano tuttavia che con riferimento agli animali considerati “da reddito”, generalmente sottoposti al regime non punitivo di cui all’art. 19-ter, possa configurarsi in astratto una condotta di maltrattamento, qualora non sia rispettata la normativa speciale di riferimento. Non è molto, ma l’auspicio è che la nuova riforma costituzionale appena entrata in vigore porti ad un ripensamento e ad un’evoluzione dello “ius animalium” nazionale.

Il cammino verso il riconoscimento della soggettività animale è ancora molto lungo, ma parte dalle singole persone e dalla scelta quotidiana di non contribuire all’altrui sofferenza, tutte le volte in cui decidiamo di metterci dalla parte degli ultimi: di tutti gli animali non umani reificati ed uccisi da cieche tradizioni millenarie e rituali grotteschi. Pesci, mucche, maiali e crostacei condividono tutti il desiderio di vivere e la capacità di soffrire e, come diceva Jeremy Bentham… la domanda da porre non è ‘Possono ragionare?’, né ‘Possono parlare?’, ma ‘Possono soffrire?’ 

Ci sono delle regolamentazioni sulla pesca intensiva che tutelano i pesci e la loro sofferenza?

La pesca fa parte di quelle materie che sono regolamentate a livello europeo. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'articolo 3, stabilisce infatti che l'Unione europea ha competenza esclusiva, tra l'altro, sulla conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca (paragrafo 1, lettera d). 

La politica comune della pesca (PCP) consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici. La PCP mira, dunque, a garantire che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale e che rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell'UE. 

Secondo l'Unione europea, sebbene sia importante massimizzare le catture, occorre porvi dei limiti. È necessario, dunque, garantire che le pratiche di pesca non impediscano ai pesci di riprodursi.

Come si vede da tali disposizioni, la preoccupazione principale del legislatore è quella di non alterare l’equilibrio dell’ecosistema marino, più che di tutelare gli animali in sé considerati. Gli animali marini sono considerati generalmente come incapaci di provare dolore, nonostante la scienza abbia ormai dimostrato la loro idoneità a provare sentimenti e dolore alla stregua degli altri animali umani e non umani, anche se la loro morte e sofferenza è troppo spesso dimenticata da parte delle persone che ancora si cibano di questi animali (onnivori, pescetariani). 

Anche la legge da questo punto di vista sembra essere indifferente. Non esiste infatti una regolamentazione in merito alla fase della macellazione dettagliata come quella prevista per gli animali terrestri. Il che significa che persino per quanto riguarda questi ultimi, la cui messa a morte è non solo legalmente consentita ma regolamentata, al fine di rendere la grottesca fase della macellazione del singolo animale meno dolorosa possibile (si tratta di fatto di un’ipocrisia in quanto non esiste un modo “gentile” per privare qualcuno della propria vita senza il suo consenso), esiste una regolamentazione.

Al contrario, gli animali marini, dopo essere stati prelevati dall’acqua, trascorrono diverse ore di agonia prima di morire e spesso vengono mutilati quando sono ancora pienamente vigili e coscienti. La pesca, dunque, soprattutto quella intensiva, non ha il minimo rispetto della vita marina, né tantomeno dell’ambiente e della biodiversità. Si consideri a tal riguardo che la pesca intensiva è responsabile del rilascio in mare di più del cinquanta per cento della plastica presente negli oceani[6]


Photopress  Mondo sommerso - whatsapp-image-2022-03-12-at-12-00-27.jpeg


Per quanto le microplastiche rappresentino un serio rischio per l’ecosistema marino e determinino la morte di un’infinità di specie animali, la stragrande maggioranza della plastica, come abbiamo visto, è costituita da reti da pesca abbandonate negli oceani, galleggianti e boe.

È chiaro da quanto appena detto che la scelta individuale di non mangiare pesce risulta strettamente collegata a ragioni ambientali, oltre che rappresentare un rifiuto di aderire ai codici sociali generalmente accettati e condivisi. La sofferenza degli animali marini, la più inascoltata di tutte, è quella che forse ha ancora più bisogno di essere portata all’attenzione dell’opinione pubblica. 

Il mare ha qualche tutela ambientale? Se sì, quali sono quelle più importanti? Tutelare il mare non vorrebbe dire anche non alterarne l’equilibrio? Secondo te perché viene comunque permessa la pesca industriale?

Il mare, così come il resto del nostro ecosistema, è sicuramente oggetto del diritto ambientale e, in seguito alla riforma degli artt. 9 e 41 cost., anche del diritto costituzionale.

La tutela dell’ambiente ha conosciuto negli ultimi anni un’evoluzione senza precedenti, come si vede dall’aumento esponenziale delle controversie e delle condanne per “crimini ambientali” negli ultimi vent’anni. Non c’è dubbio, infatti, che nella nostra società è sorta l’urgenza di discutere e di agire concretamente per la salvaguardia del nostro pianeta, come si vede peraltro dalla recente novella costituzionale accolta a gran voce da quasi tutte le forze politiche. Nonostante, tuttavia, il legislatore sia intervenuto più volte per proteggere gli ecosistemi e per vietare attività potenzialmente lesive per l’ambiente stesso, non c’è dubbio che la popolazione in crescente aumento e le nostre abitudini alimentari stiano mettendo a serio rischio la vita di molte specie (compresa la nostra) su questo pianeta. È chiaro che il veganismo non potrà essere imposto in via legislativa in forma cogente, anche se non vedo inverosimile una tale imposizione in futuro se le condizioni ambientali dovessero peggiorare. Ecco che la battaglia per il riconoscimento di una soggettività animale è destinata così a passare in secondo piano rispetto all’urgenza della specie “homo sapiens” di salvare sé stessa da un destino che sembra già scritto.

Il legislatore permette e disciplina la pesca industriale, al pari dell’allevamento intensivo, essendo il mangiare carne e pesce attività generalmente accettate e condivise da parte della nostra società. Il diritto non ha niente a che fare con l’etica. Esso, come abbiamo detto all’inizio, filtra i bisogni socioculturali e li traduce in legge. A tal fine dovrebbe recepire i bisogni ritenuti urgenti dalla maggior parte dei consociati ed agire disciplinando un certo settore o vietando determinate attività considerate obsolete o non più rispondenti ad una necessità sociale. Per quanto riguarda la pesca intensiva, ad esempio, la legge prescrive che essa non possa avere luogo in determinate aree marine, anche se non sempre questo accade. 

Ed è lì, così come in molti altri settori, che l’attività di associazioni come Sea Shepherd risulta determinante, per controllare il rispetto di queste normative e fermare la pesca illegale che viola simili prescrizioni.Il nostro mare, così come il nostro pianeta in generale, si sta prosciugando di pesci e di vita. Stiamo togliendo vitalità all’esistente. Forse non è ancora troppo tardi. 

Forse siamo ancora in tempo a fermare un processo che sembra inarrestabile, ma per farlo serve la consapevolezza di tutti. Serve che la caratteristica umana dell’empatia torni ad essere messa in pratica proprio nei confronti di chi non ha voce: gli animali che gridano senza essere ascoltati, che vivono senza aver vissuto, che ci chiedono con un semplice sguardo chi vogliamo essere come umanità. Perché l’umanità si costruisce anche dal modo in cui trattiamo gli altri e dalla nostra scelta di restare in ascolto rispetto alla sofferenza dell’altro/a che, in fondo, è anche la nostra.

Il nostro compito principale, proprio anche delle future generazioni è uno solo: proteggere il mare.


Photopress  Mondo sommerso - mg-0729marebello.jpeg




[1] Termine con il quale mi riferisco alle sentenze della Corte di Cassazione considerata dal nostro ordinamento la più autorevole autorità giurisdizionale quanto all’attività di interpretazione delle leggi.
[2] Si consideri a tal proposito Cass. Pen., sez. III, sent. 27 Aprile 1990, n. 6122.
[3] Può essere utile ricordare qui il pensiero di Cicerone secondo cui: “la natura mentre ha costretto gli esseri viventi ad abbassarsi per mangiare, ha concesso la posizione eretta soltanto all'umano, spronandolo così a contemplare il cielo, quasi come sua parentela e sede primigenia”2. Cfr. Cic., Leggi, 1.9.26.
[4] A dire la verità l’eccezione si estende a tutti gli animali utilizzati dall’uomo negli zoo, nei laboratori di sperimentazione, nei giardini zoologici, nell’ambito dell’attività circense, nonché con riferimento ad attività come la caccia e la pesca, esplicitamente consentite dal legislatore.
[5] Il c.d. caso della “mucca Doris”.
[6] Si guardi per maggiori informazioni il documentario Seaspiracy, disponibile su Netflix.

Photopress  Mondo sommerso - ad-it-100x700.jpg
Photopress  Mondo sommerso - news-eudi2022-1.jpg
Condividi 

Così possiamo metterci in contatto.
Saremo felici di leggere tutto quello che vorrete dirci.
* Campi obbligatori

Lascia il tuo commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

6 + 5 =
Post più recenti
Categorie
Post precedente Post successivo